Descrizione
1 – Divieto di detenzione, deposito e trasporto di materiali destinati all'accensione dei fuochi:
Dalle ore 08:00 del 14 agosto 2026 alle ore 08:00 del 16 agosto 2026 è fatto divieto di detenere, depositare
e trasportare, sulle pubbliche vie, sulle spiagge, sugli arenili, sul demanio marittimo e nelle aree
immediatamente prospicienti il litorale, legna, carbone, carbonella, pallet, bancali, fascine e qualsiasi altro
materiale combustibile o comunque idoneo all'accensione e alimentazione dei fuochi e dei falò vietati
dalla presente ordinanza.
2 – Divieto di accensione di fuochi e falò
Dalle ore 08:00 del 14 agosto 2026 alle ore 08:00 del 16 agosto 2026 è fatto assoluto divieto, su tutte le
spiagge, sugli arenili, strutture balneari e litorali marini nonchè nelle aree immediatamente prospicienti il
litorale del Comune di Mazara del Vallo:
1. di accendere, alimentare o mantenere accesi falò e fuochi di qualsiasi natura;
2. di accendere fuochi a terra, bracieri o altre forme di combustione non espressamente consentite dalla
normativa vigente;
3. di realizzare qualsiasi forma di combustione mediante legna, carbone, carbonella, pallet, bancali o altro
materiale combustibile;
4. di lasciare incustoditi o abbandonare residui incandescenti, tizzoni, braci, cenere o altri materiali
derivanti dalla combustione.
Il divieto riguarda tutte le spiagge, arenili, strutture balneari e litorali marini nonchè le aree immediatamente
prospicienti il litorale del Comune di Mazara del Vallo, compresi pertanto il Lungomare Fata Morgana, il
Lungomare Giuseppe Mazzini, il Lungomare Hopps, il Lungomare San Vito e l'intero tratto costiero e
litoraneo ricadente nel territorio comunale, nonché le relative spiagge libere e le aree comunque accessibili
al pubblico.
3 – Prodotti pirotecnici e fuochi artificiali
Restano ferme tutte le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di
produzione, detenzione, trasporto, vendita e utilizzo di prodotti pirotecnici e fuochi artificiali.
È fatto divieto di utilizzare prodotti pirotecnici in violazione delle disposizioni di legge, delle eventuali
autorizzazioni prescritte e delle specifiche prescrizioni impartite dalle competenti Autorità.
Restano altresì ferme le competenze delle Autorità di pubblica sicurezza e degli altri organi competenti in
materia di autorizzazione e controllo degli spettacoli pirotecnici.
4 - In occasione della festività del 15 agosto 2026, l'attività di intrattenimento e diffusione musicale
legittimamente esercitata dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dagli altri pubblici
esercizi, nonché dagli stabilimenti balneari, in possesso delle prescritte autorizzazioni e nel rispetto della
normativa vigente, è consentita sino alle ore 04:00 del 15 agosto 2026.
A decorrere dalle ore 02:00, i titolari e gestori delle attività sono tenuti ad assicurare una progressiva e
graduale riduzione del livello sonoro, in modo da garantire il rispetto dei limiti acustici applicabili e da
evitare situazioni di disturbo della quiete pubblica.
14 agosto 2026
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Ultimo aggiornamento: 14 agosto 2026, 14:01